Siti porno: gli Stati possono pretendere la verifica dell’età degli utenti

E gli Stati si possono imporre obblighi e divieti anche ai gestori che non sono stabiliti sui loro territori nazionali

Siti porno: gli Stati possono pretendere la verifica dell’età degli utenti

Servizi della società dell’informazione: gli Stati possono esigere la verifica dell’età degli utenti di siti pornografici.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 16 giugno 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), i quali aggiungono che i prestatori di servizi della società dell’informazione sono responsabili dei contenuti e delle informazioni che controllano.
Così, facendo chiarezza su alcune questioni sollevate dal Consiglio di Stato francese, i giudici europei precisano a quali condizioni gli Stati possono imporre un obbligo di verifica dell’età degli utenti di siti pornografici e confermano che, nel sistema della direttiva sul commercio elettronico, obblighi e divieti di questo tipo rientrano in linea di principio nella competenza esclusiva dello Stato di stabilimento dei prestatori dei servizi in questione. Tuttavia, gli altri Stati possono imporre obblighi e divieti analoghi ai prestatori che non sono stabiliti sul loro territorio, sempre nel rispetto delle condizioni enunciate dalla direttiva, in particolare quando ciò si riveli necessario per motivi di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica.
Allo stesso tempo, i giudici rilevano che l’operatore di un servizio della società dell’informazione non può essere esonerato dalle proprie responsabilità per le informazioni memorizzate e diffuse che esso controlla. Ciò avviene quando esso determina, mediante un algoritmo, a quali condizioni, in che modo e con quale ordine di priorità tali informazioni sono diffuse o meno.
Contesto della vicenda è la Francia, dove gli editori di siti pornografici sono tenuti a predisporre dispositivi tecnici di verifica dell’età per impedire l’accesso dei minori a tali siti.
Due società ceche hanno contestato gli obblighi imposti agli editori di siti pornografici, sostenendo, in particolare, che la misure contestata viola il principio del Paese d’origine, sancito dalla direttiva sul commercio elettronico e volto a garantire la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione all’interno dell’Unione Europea.
Secondo tale principio, che attua in questo settore il riconoscimento reciproco tra Stati, i servizi che rientrano nell’ambito regolamentato sono soggetti esclusivamente al diritto dello Stato di stabilimento.
A fronte delle obiezioni sollevate dalle società ceche, il Consiglio di Stato francese ha chiesto lumi ai giudici europei, i quali rilevano innanzitutto che le misure controverse rientrano nell’ambito regolamentato. Infatti, tale ambito non si limita alle prescrizioni disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione della direttiva, ma comprende in linea di principio qualsiasi prescrizione relativa all’accesso o all’esercizio di un servizio della società dell’informazione.
I giudici europei constatano poi che l’applicazione da parte della Francia delle misure contestate a prestatori stabiliti in altri Stati costituisce una restrizione alla libera circolazione dei servizi in questione. Tuttavia, la direttiva consente, a determinate condizioni, di applicare tali misure anche ai prestatori che non sono stabiliti nel proprio territorio.
Nel caso specifico, le misure in questione perseguono obiettivi riconosciuti dalla direttiva, tra cui figurano in particolare l’ordine pubblico, che comprende la tutela dei minori. Inoltre, esse appaiono proporzionate rispetto a tale obiettivo. Peraltro, tali misure sembrano dirette a determinati servizi della società dell’informazione che ledono effettivamente i suddetti obiettivi e sembrano concretizzarsi in decisioni individuali di diffida o di divieto adottate sulla base della legislazione nazionale. Prima di adottare tali misure, è tuttavia necessario, salvo in caso di urgenza, da un lato, chiedere allo Stato di stabilimento del prestatore interessato di adottare esso stesso misure adeguate e, dall’altro, notificare l’intenzione di adottare queste ultime alla Commissione Europea e a tale Stato.
Fatto salvo il rispetto di tutte queste condizioni, uno Stato può quindi obbligare i prestatori di servizi della società dell’informazione stabiliti in altri Stati a disporre un sistema di verifica dell’età per impedire l’accesso dei minori ai loro siti pornografici.
Per chiudere il cerchio, poi, i giudici europei si pronunciano sulla questione se un prestatore di servizi della società dell’informazione possa essere esonerato dalle proprie responsabilità per il motivo che le informazioni che memorizza e diffonde sono fornite dai suoi utenti. A tal riguardo, i giudici europei ricordano che, per poter essere qualificato come prestatore di hosting, il quale può, in linea di principio, essere esonerato da responsabilità per le informazioni memorizzate su richiesta di un utente, tale prestatore non deve avere né conoscenza né controllo di tali informazioni. Orbene, un fornitore che determina, mediante un algoritmo, a quali condizioni, in che modo e con quale ordine di priorità tali informazioni sono diffuse o meno, esercita un controllo su queste ultime, cosicché esso non è esonerato da responsabilità.

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